Statuto
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI
Art. 1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE
E' costituita l'Associazione per l'Unificazione nel Settore dell'Industria Chimica, in forma
abbreviata
UNICHIM.
L'Associazione, Ente federato all'UNI, può aderire ad Associazioni Nazionali, Sovranazionali ed
Estere.
Art. 2
SEDE
L'Associazione ha sede legale in Milano. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituiti delegazioni ed uffici distaccati in Italia e all'estero.
Art. 3
SCOPI
L'Associazione ha per scopo :
- provvedere, per la materia riguardante il settore dell'industria chimica e affini, alla
elaborazione, con la partecipazione di tutti i settori interessati e in armonia con gli scopi e
le
procedure
dell'UNI, di progetti di norme tecniche;
- svolgere studi di carattere normativo;
- partecipare con propri esperti ai lavori riguardanti progetti di norme presso le Commissioni
Tecniche dell'UNI e degli Enti Federati all'UNI, quando essi interessino il settore
dell'industria
chimica;
- fornire all'UNI la necessaria collaborazione per la partecipazione ai lavori del settore
dell'industria chimica, svolti in seno all'organizzazione internazionale di normazione (ISO) e
al
Comitato Europeo di Normazione (CEN);
- mantenere rapporti di collaborazione con gli Organismi interessati alle attività
normative;
- promuovere l'organizzazione di corsi, convegni, seminari e altre attività di carattere
tecnico,
interessanti l'industria chimica;
- promuovere l'elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di documentazione riguardante
aspetti
tecnici e legali relativi alla normazione per il settore dell'industria chimica.
L'Associazione non persegue scopi di lucro.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 148, 149 e 150 del D.P.R. 917/1986 e della Legge 28
gennaio
2009 n. 2, di conversione del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, è vietata la distribuzione
anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale
durante
la vita dell'associazione, fatti salvi i casi in cui la destinazione o la distribuzione siano
imposte dalla legge.
TITOLO II
SOCI
Art. 4
SOCI
I Soci dell'Associazione si distinguono in:
- Soci Fondatori
- Soci di Diritto
- Soci Ordinari
Socio fondatore è la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica - FEDERCHIMICA, già Aschimici.
Sono soci di diritto:
- l'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione,
- i Ministeri che, interessati agli scopi di cui all'art. 3, ne facciano esplicita
richiesta.
Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci ordinari:
- le Federazioni nazionali di categoria;
- le Associazioni nazionali di categoria;
- le Imprese chimiche o in generale le imprese industriali e commerciali operanti nel comparto
chimico o in comparti ad esso affini;
- gli Enti pubblici.
Art. 5
AMMISSIONE
L'ammissione dei soci avviene a seguito di domanda.
Nel caso di imprese la domanda deve essere sottoscritta dal Titolare o da persona da lui
delegata.
Nella domanda deve essere indicata la natura dell'attività esercitata e l'ubicazione della sede.
Le domande vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 6
OBBLIGHI DEI SOCI - DURATA
L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti,
le normative e le disposizioni attuative dello Statuto. L'attività del socio deve essere
esercitata secondo i principi della deontologia professionale.
L'adesione del socio ordinario ha la durata dell'anno solare e si intende tacitamente rinnovata
di anno in anno, salvo disdetta inviata entro il trenta settembre con lettera raccomandata
A.R.
Resta comunque salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 25.
È espressamente esclusa ogni forma di temporaneità del rapporto associativo.
Art. 7
CONTRIBUTI
I contributi ordinari sono definiti dal numero di quote associative, la cui singola entità è
stabilita annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
Le quote associative ed i contributi non sono cedibili ne' rivalutabili.
Per iniziative e/o spese particolari il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea lo
stanziamento di contributi straordinari.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi ordinari entro il primo trimestre di ogni
esercizio e
al pagamento di eventuali contributi straordinari nei tempi previsti nella delibera
dell'Assemblea.
Art. 8
CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO
La condizione di socio si perde:
a) per disdetta da parte del socio, data entro i termini previsti all'art. 6;
b) per cessazione dell'attività;
c) per recesso esercitato in base all'art. 25;
d) per espulsione, nel caso di ripetuta morosità o di altra grave violazione degli obblighi
derivanti dal presente Statuto, su delibera del Consiglio Direttivo, da comunicare all'associato
con
raccomandata A/R da inviare al domicilio risultante dagli atti dell'associazione.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE
Art. 9
ORGANI
Sono organi dell'Associazione :
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 10
ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei soci.
I soci possono partecipare all'Assemblea e hanno diritto di voto soltanto se in regola con il
versamento
degli oneri contributivi.
I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di voto.
Ciascun socio dispone in Assemblea di un voto.
Nessun socio può essere portatore di più di sei deleghe.
Art. 11
ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea si riunisce:
- in via ordinaria, una volta all'anno, entro sei mesi dalla fine di ciascun
esercizio;
- in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, ovvero quando
ne
sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondano ad almeno un quarto del totale dei voti
spettanti ai soci, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori, limitatamente a
questioni
connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate, ovvero per le modificazioni agli
articoli
del presente Statuto.
La richiesta deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da
porre all'ordine del giorno.
Quando la richiesta risulta rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà
seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta
stessa.
Art. 12
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente,
mediante avviso diretto a ciascun socio al domicilio dichiarato, anche con fax, posta
elettronica o
telegramma, almeno quindici giorni prima della data della riunione.
Nell'avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicato
luogo,
giorno ed ora della convocazione; potrà essere prevista una seconda convocazione, che non potrà
essere tenuta nello stesso giorno.
In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con
l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
Art. 13
COSTITUZIONE - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, da un Vice
Presidente.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno
un
quinto degli associati.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero
degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.
I sistemi di votazione sono stabiliti da colui che presiede.
E' vietata l'espressione del voto per corrispondenza.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i
soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 25.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata almeno la metà degli associati, in seconda convocazione quando sia presente o
rappresentato almeno un decimo dei voti spettanti a tutti gli associati.
Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento della
Associazione si applicano gli artt. 25 e 26.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario.
Funge da Segretario il Direttore; in caso di sua assenza o di impedimento da persona all'uopo
designata dal Presidente.
Art. 14
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
Sono di competenza dell'Assemblea:
a) l'elezione del Consiglio Direttivo;
b) l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e, se del caso, l'approvazione
dei
loro emolumenti;
c) la determinazione delle direttive di massima dell'attività dell'Associazione, delle politiche
generali di settore e l'esame di qualsiasi argomento rientrante negli scopi
dell'Associazione;
d) la ratifica del bilancio preventivo;
e) l'approvazione del bilancio consuntivo;
f) l'approvazione dei contributi;
g) le modificazioni del presente Statuto;
h) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.
Art. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
- un rappresentante di Federchimica quale Socio Fondatore;
- un rappresentante dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI);
- un rappresentante per ogni altro Socio di Diritto;
- da un minimo di dieci a un massimo di venti componenti in rappresentanza dei Soci Ordinari; il
numero è predeterminato dall'Assemblea.
Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente e i Vice Presidenti in quanto eletti tra i
propri membri.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti; il loro
mandato scade in occasione dell'Assemblea ordinaria. Nel caso vengano a mancare, durante il
triennio
di carica, componenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente,
provvede ad integrarsi mediante cooptazione, nel rispetto di quanto stabilito al secondo comma
del
presente articolo. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del
Consiglio
Direttivo.
Art. 16
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno; in via straordinaria può essere
convocato dal Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti. Il Consiglio
Direttivo
è convocato dal Presidente; in caso di sua assenza o di suo impedimento, da un Vice Presidente,
mediante avviso diretto a ciascun Consigliere, anche con fax, posta elettronica o telegramma,
almeno
quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza può essere convocato almeno
tre
giorni prima dell'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti; in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
I sistemi di votazione sono stabiliti da colui che presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o suo impedimento, da un Vice
Presidente.
Funge da Segretario il Direttore; in caso di sua assenza o suo impedimento da persona all'uopo
designata dal Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante il verbale sottoscritto da
colui che presiede e dal Segretario.
Art. 17
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) nominare nel proprio ambito il Presidente e i due Vice Presidenti;
b) promuovere ed attuare quanto sia necessario ed utile per il raggiungimento degli scopi
dell'Associazione;
c) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea sovraintendere all'attività dell'Associazione;
d) deliberare sulle domande di adesione in base all'art. 5;
e) deliberare l'espulsione dei soci nei casi previsti dall'art. 8;
f) stabilire le direttive per l'attuazione del programma di lavoro tecnico;
g) ratificare la costituzione e lo scioglimento, su proposta del Presidente, delle Commissioni e
dei Gruppi Operativi;
h) approvare il progetto di bilancio consuntivo e predisporre la relazione di
accompagnamento;
i) approvare il bilancio preventivo e predisporre la relazione di accompagnamento;
l) proporre all'Assemblea l'entità della quota associativa e dei contributi straordinari;
m) esercitare ogni altro compito ad esso attribuito dal presente Statuto e in genere promuovere
e attuare quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
n) proporre all'Assemblea la costituzione o la partecipazione a Fondazioni, Istituzioni
specializzate, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, sovranazionali ed estere, che
comportino particolari obbligazioni;
o) approvare le direttive per l'attuazione della struttura e dell'organico necessari per il
funzionamento dell'Associazione;
p) predisporre ed approvare il Regolamento riguardante il referendum attinente le modifiche
statutarie, nonché le eventuali modificazioni;
q) nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore.
r) deliberare in merito all’eventuale emolumento da attribuire al Presidente.
Art. 18
IL PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri; resta in carica un
triennio e può essere rieletto.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e i seguenti incarichi:
a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
b) guida, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, l'attività
dell'Associazione;
c) cura, avendo tutti i poteri di ordinaria amministrazione, che le delibere dell'Assemblea e
del Consiglio Direttivo abbiano una corretta attuazione; egli può delegare inoltre tutti o in
parte
tali poteri al Direttore;
d) vigila sulla attività dell'Associazione;
e) effettua sotto la propria responsabilità, in caso di urgenza, le deliberazioni normalmente di
competenza del Consiglio Direttivo, al quale riferisce in merito in occasione della successiva
riunione;
f) propone al Consiglio Direttivo la nomina o la revoca del Direttore;
g) nomina procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
Art. 19
I VICE PRESIDENTI
I Vice Presidenti sono due e vengono eletti, su proposta del Presidente, dal Consiglio
Direttivo.
Il Vice Presidente più anziano in carica sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il
Presidente.
I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella esecuzione degli incarichi a lui affidati.
Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti compiti a lui affidati.
I Vice Presidenti durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso
di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina
del
successore.
Nel caso vengano a mancare uno o entrambi i Vice Presidenti durante il triennio di carica, essi
vengono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica
sino
alla scadenza del Presidente.
Art. 20
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L'Assemblea ordinaria nomina un Collegio di tre Revisori dei Conti effettivi, fra i quali un
Presidente, nonchè due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti
dei soci e ne fissa, se del caso, gli emolumenti.
Il Collegio dura in carica tre anni, a partire dall'Assemblea che lo ha nominato sino a quella
ordinaria che si tiene nel terzo anno successivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria
e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo. I Revisori dei Conti
effettivi partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo. I Revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.
Art. 21
IL DIRETTORE
Il Direttore viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
Il Direttore coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni.
Il Direttore ha la gestione ordinaria dell'Associazione. Egli partecipa, senza diritto di voto,
all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo dove funge da Segretario.
Al Direttore sono attribuiti i seguenti incarichi:
a) gestione, sotto la guida e su delega del Presidente, delle attività dell'Associazione, in
attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) preparazione del progetto di bilancio preventivo dell'Associazione, eventualmente suddiviso
nei
singoli settori di attività, per ogni anno solare;
c) continua verifica della congruenza tra l'andamento economico della gestione ed il bilancio
preventivo;
d) preparazione del bilancio consuntivo e della relazione di accompagnamento;
e) proposta di costituzione e scioglimento di Commissioni e Gruppi Operativi.
TITOLO IV
FONDO COMUNE, BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO
Art. 22
FONDO COMUNE
Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:
a) dai contributi di cui all'art. 7;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.
Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione e a tutte le
occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività.
Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci, che
per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare
nessuna
pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul Fondo medesimo.
Art. 23
BILANCIO PREVENTIVO
Per ciascun anno solare il bilancio preventivo dell'Associazione è approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea, secondo le procedure previste dagli artt. 14, 17, 21.
Art. 24
BILANCIO CONSUNTIVO
Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo esamina il bilancio consuntivo, formato dallo
stato patrimoniale e dal conto economico.
Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, insieme alla propria relazione e a
quella del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori trenta
giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.
TITOLO V
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 25
MODIFICAZIONI STATUTARIE
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con i quorum
previsti all'art. 13.
Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito il
diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni
dall'avvenuta
comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo.
Art. 26
SCIOGLIMENTO
Quando venga richiesto lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non
meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea
straordinaria
per deliberare in proposito.
Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata con le modalità di cui all'art. 12,
delibera validamente con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne
determina i poteri. L'Assemblea determina altresì le modalità di devoluzione del patrimonio
dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662.
E' fatto salvo l'obbligo di una diversa destinazione imposta dalla legge.