Statuto

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione per l'Unificazione nel Settore dell'Industria Chimica, in forma abbreviata UNICHIM.
L'Associazione, Ente federato all'UNI, può aderire ad Associazioni Nazionali, Sovranazionali ed Estere.

Art. 2
SEDE

L'Associazione ha sede legale in Milano. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituiti delegazioni ed uffici distaccati in Italia e all'estero.

Art. 3
SCOPI

L'Associazione ha per scopo :
- provvedere, per la materia riguardante il settore dell'industria chimica e affini, alla elaborazione, con la partecipazione di tutti i settori interessati e in armonia con gli scopi e le procedure dell'UNI, di progetti di norme tecniche;
- svolgere studi di carattere normativo;
- partecipare con propri esperti ai lavori riguardanti progetti di norme presso le Commissioni Tecniche dell'UNI e degli Enti Federati all'UNI, quando essi interessino il settore dell'industria chimica;
- fornire all'UNI la necessaria collaborazione per la partecipazione ai lavori del settore dell'industria chimica, svolti in seno all'organizzazione internazionale di normazione (ISO) e al Comitato Europeo di Normazione (CEN);
- mantenere rapporti di collaborazione con gli Organismi interessati alle attività normative;
- promuovere l'organizzazione di corsi, convegni, seminari e altre attività di carattere tecnico, interessanti l'industria chimica;
- promuovere l'elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di documentazione riguardante aspetti tecnici e legali relativi alla normazione per il settore dell'industria chimica.
L'Associazione non persegue scopi di lucro.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 148, 149 e 150 del D.P.R. 917/1986 e della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, di conversione del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, è vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, fatti salvi i casi in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

TITOLO II
SOCI

Art. 4
SOCI

I Soci dell'Associazione si distinguono in:
- Soci Fondatori
- Soci di Diritto
- Soci Ordinari
Socio fondatore è la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica - FEDERCHIMICA, già Aschimici.
Sono soci di diritto:
- l'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione,
- i Ministeri che, interessati agli scopi di cui all'art. 3, ne facciano esplicita richiesta.
Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci ordinari:
- le Federazioni nazionali di categoria;
- le Associazioni nazionali di categoria;
- le Imprese chimiche o in generale le imprese industriali e commerciali operanti nel comparto chimico o in comparti ad esso affini;
- gli Enti pubblici.

Art. 5
AMMISSIONE

L'ammissione dei soci avviene a seguito di domanda.
Nel caso di imprese la domanda deve essere sottoscritta dal Titolare o da persona da lui delegata.
Nella domanda deve essere indicata la natura dell'attività esercitata e l'ubicazione della sede.
Le domande vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6
OBBLIGHI DEI SOCI - DURATA

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti, le normative e le disposizioni attuative dello Statuto. L'attività del socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale.
L'adesione del socio ordinario ha la durata dell'anno solare e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta inviata entro il trenta settembre con lettera raccomandata A.R.
Resta comunque salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 25.
È espressamente esclusa ogni forma di temporaneità del rapporto associativo.

Art. 7
CONTRIBUTI

I contributi ordinari sono definiti dal numero di quote associative, la cui singola entità è stabilita annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
Le quote associative ed i contributi non sono cedibili ne' rivalutabili.
Per iniziative e/o spese particolari il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea lo stanziamento di contributi straordinari.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi ordinari entro il primo trimestre di ogni esercizio e al pagamento di eventuali contributi straordinari nei tempi previsti nella delibera dell'Assemblea.

Art. 8
CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La condizione di socio si perde: a) per disdetta da parte del socio, data entro i termini previsti all'art. 6;
b) per cessazione dell'attività;
c) per recesso esercitato in base all'art. 25;
d) per espulsione, nel caso di ripetuta morosità o di altra grave violazione degli obblighi derivanti dal presente Statuto, su delibera del Consiglio Direttivo, da comunicare all'associato con raccomandata A/R da inviare al domicilio risultante dagli atti dell'associazione.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 9
ORGANI

Sono organi dell'Associazione : - l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10
ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei soci.
I soci possono partecipare all'Assemblea e hanno diritto di voto soltanto se in regola con il versamento degli oneri contributivi.
I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro socio avente diritto di voto. Ciascun socio dispone in Assemblea di un voto.
Nessun socio può essere portatore di più di sei deleghe.

Art. 11
ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:
- in via ordinaria, una volta all'anno, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio;
- in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che corrispondano ad almeno un quarto del totale dei voti spettanti ai soci, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate, ovvero per le modificazioni agli articoli del presente Statuto.
La richiesta deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
Quando la richiesta risulta rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Art. 12
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente, mediante avviso diretto a ciascun socio al domicilio dichiarato, anche con fax, posta elettronica o telegramma, almeno quindici giorni prima della data della riunione.
Nell'avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicato luogo, giorno ed ora della convocazione; potrà essere prevista una seconda convocazione, che non potrà essere tenuta nello stesso giorno.
In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Art. 13
COSTITUZIONE - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto degli associati.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.
I sistemi di votazione sono stabiliti da colui che presiede.
E' vietata l'espressione del voto per corrispondenza.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 25.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati, in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un decimo dei voti spettanti a tutti gli associati.
Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento della Associazione si applicano gli artt. 25 e 26.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Funge da Segretario il Direttore; in caso di sua assenza o di impedimento da persona all'uopo designata dal Presidente.

Art. 14
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:
a) l'elezione del Consiglio Direttivo;
b) l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e, se del caso, l'approvazione dei loro emolumenti;
c) la determinazione delle direttive di massima dell'attività dell'Associazione, delle politiche generali di settore e l'esame di qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
d) la ratifica del bilancio preventivo;
e) l'approvazione del bilancio consuntivo;
f) l'approvazione dei contributi;
g) le modificazioni del presente Statuto;
h) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

Art. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
- un rappresentante di Federchimica quale Socio Fondatore;
- un rappresentante dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI);
- un rappresentante per ogni altro Socio di Diritto;
- da un minimo di dieci a un massimo di venti componenti in rappresentanza dei Soci Ordinari; il numero è predeterminato dall'Assemblea.
Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente e i Vice Presidenti in quanto eletti tra i propri membri.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti; il loro mandato scade in occasione dell'Assemblea ordinaria. Nel caso vengano a mancare, durante il triennio di carica, componenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede ad integrarsi mediante cooptazione, nel rispetto di quanto stabilito al secondo comma del presente articolo. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 16
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno; in via straordinaria può essere convocato dal Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; in caso di sua assenza o di suo impedimento, da un Vice Presidente, mediante avviso diretto a ciascun Consigliere, anche con fax, posta elettronica o telegramma, almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza può essere convocato almeno tre giorni prima dell'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I sistemi di votazione sono stabiliti da colui che presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o suo impedimento, da un Vice Presidente.
Funge da Segretario il Direttore; in caso di sua assenza o suo impedimento da persona all'uopo designata dal Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante il verbale sottoscritto da colui che presiede e dal Segretario.

Art. 17
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:
a) nominare nel proprio ambito il Presidente e i due Vice Presidenti;
b) promuovere ed attuare quanto sia necessario ed utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
c) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea sovraintendere all'attività dell'Associazione;
d) deliberare sulle domande di adesione in base all'art. 5;
e) deliberare l'espulsione dei soci nei casi previsti dall'art. 8;
f) stabilire le direttive per l'attuazione del programma di lavoro tecnico;
g) ratificare la costituzione e lo scioglimento, su proposta del Presidente, delle Commissioni e dei Gruppi Operativi;
h) approvare il progetto di bilancio consuntivo e predisporre la relazione di accompagnamento;
i) approvare il bilancio preventivo e predisporre la relazione di accompagnamento;
l) proporre all'Assemblea l'entità della quota associativa e dei contributi straordinari;
m) esercitare ogni altro compito ad esso attribuito dal presente Statuto e in genere promuovere e attuare quant'altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
n) proporre all'Assemblea la costituzione o la partecipazione a Fondazioni, Istituzioni specializzate, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, sovranazionali ed estere, che comportino particolari obbligazioni;
o) approvare le direttive per l'attuazione della struttura e dell'organico necessari per il funzionamento dell'Associazione;
p) predisporre ed approvare il Regolamento riguardante il referendum attinente le modifiche statutarie, nonché le eventuali modificazioni;
q) nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore.
r) deliberare in merito all’eventuale emolumento da attribuire al Presidente.

Art. 18
IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri; resta in carica un triennio e può essere rieletto.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e i seguenti incarichi:
a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
b) guida, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, l'attività dell'Associazione;
c) cura, avendo tutti i poteri di ordinaria amministrazione, che le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo abbiano una corretta attuazione; egli può delegare inoltre tutti o in parte tali poteri al Direttore;
d) vigila sulla attività dell'Associazione;
e) effettua sotto la propria responsabilità, in caso di urgenza, le deliberazioni normalmente di competenza del Consiglio Direttivo, al quale riferisce in merito in occasione della successiva riunione;
f) propone al Consiglio Direttivo la nomina o la revoca del Direttore;
g) nomina procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art. 19
I VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono due e vengono eletti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente più anziano in carica sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente.
I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella esecuzione degli incarichi a lui affidati. Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti compiti a lui affidati.
I Vice Presidenti durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore.
Nel caso vengano a mancare uno o entrambi i Vice Presidenti durante il triennio di carica, essi vengono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 20
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea ordinaria nomina un Collegio di tre Revisori dei Conti effettivi, fra i quali un Presidente, nonchè due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci e ne fissa, se del caso, gli emolumenti.
Il Collegio dura in carica tre anni, a partire dall'Assemblea che lo ha nominato sino a quella ordinaria che si tiene nel terzo anno successivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo. I Revisori dei Conti effettivi partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

Art. 21
IL DIRETTORE

Il Direttore viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. Il Direttore coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni.
Il Direttore ha la gestione ordinaria dell'Associazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo dove funge da Segretario.
Al Direttore sono attribuiti i seguenti incarichi:
a) gestione, sotto la guida e su delega del Presidente, delle attività dell'Associazione, in attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) preparazione del progetto di bilancio preventivo dell'Associazione, eventualmente suddiviso nei singoli settori di attività, per ogni anno solare;
c) continua verifica della congruenza tra l'andamento economico della gestione ed il bilancio preventivo;
d) preparazione del bilancio consuntivo e della relazione di accompagnamento;
e) proposta di costituzione e scioglimento di Commissioni e Gruppi Operativi.

TITOLO IV
FONDO COMUNE, BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 22
FONDO COMUNE

Il Fondo comune dell'Associazione è costituito:
a) dai contributi di cui all'art. 7;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.
Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione e a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività.
Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare nessuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul Fondo medesimo.

Art. 23
BILANCIO PREVENTIVO

Per ciascun anno solare il bilancio preventivo dell'Associazione è approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea, secondo le procedure previste dagli artt. 14, 17, 21.

Art. 24
BILANCIO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo esamina il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale e dal conto economico.
Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, insieme alla propria relazione e a quella del Collegio dei Revisori.
Il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.

TITOLO V
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25
MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con i quorum previsti all'art. 13.
Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 26
SCIOGLIMENTO

Quando venga richiesto lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.
Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata con le modalità di cui all'art. 12, delibera validamente con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri. L'Assemblea determina altresì le modalità di devoluzione del patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662.
E' fatto salvo l'obbligo di una diversa destinazione imposta dalla legge.

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