Statuto

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione per l’Unificazione nel Settore dell’Industria Chimica, in forma abbreviata UNICHIM.

L’Associazione è riconosciuta come Ente federato all’UNI (Ente Italiano di Normazione), ai sensi della Convenzione di federazione stipulata in data 27 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni.

L’Associazione può aderire ad Associazioni Nazionali, Sovranazionali ed Estere.

L’Associazione ha una durata a tempo indeterminato.

Art. 2
SEDE

L’Associazione ha sede legale in Milano, via Rubens 23.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituiti delegazioni ed uffici distaccati in Italia e all'estero.

Art. 3
SCOPI

L'Associazione ha per scopo:

  • provvedere, per la materia riguardante il settore dell’industria chimica e affini, alla elaborazione, con la partecipazione di tutti i settori interessati e in armonia con gli scopi, i regolamenti e le procedure dell’UNI, di progetti di norme tecniche negli ambiti di competenza stabiliti nella Convenzione di federazione;
  • svolgere studi di carattere normativo;
  • partecipare con propri esperti ai lavori riguardanti progetti di norme presso le Commissioni Tecniche dell’UNI e degli Enti Federati all’UNI, quando essi interessino il settore dell’industria chimica;
  • studiare e promuovere forme di diffusione della cultura normativa anche mediante la commercializzazione di prodotti e servizi;
  • fornire all’UNI la necessaria collaborazione per la partecipazione ai lavori del settore dell’industria chimica, svolti in seno all’organizzazione internazionale di normazione (ISO) e al Comitato Europeo di Normazione (CEN);
  • mantenere rapporti di collaborazione con gli Organismi interessati alle attività normative;
  • promuovere l’organizzazione di corsi, convegni, seminari e altre attività di carattere tecnico, interessanti l’industria chimica;
  • promuovere la formazione sulle attività di carattere tecnico di interesse per il chimico e per l’industria chimica, ivi compresa l’attività di formazione continua in sanità/ECM;
  • promuovere l’elaborazione, la pubblicazione e la diffusione di documentazione riguardante aspetti tecnici e legali relativi alla normazione per il settore dell’industria chimica.
  • assumere ogni altra iniziativa giudicata utile al raggiungimento dei suoi scopi.

L'Associazione non persegue scopi di lucro.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 917/1986, e successive modifiche e integrazioni e della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, di conversione del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, è vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, fatti salvi i casi in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

TITOLO II
SOCI

Art. 4
SOCI

I Soci dell’Associazione si distinguono in:

  • Soci Fondatori
  • Soci di Diritto
  • Soci Ordinari

Socio fondatore è la Federazione Nazionale dell’Industria Chimica - FEDERCHIMICA, già Aschimici.

Sono soci di diritto:

  • l’UNI
  • i Ministeri che, interessati agli scopi di cui all’art. 3, ne facciano esplicita richiesta.

Possono aderire all’Associazione, in qualità di soci ordinari:

  • le federazioni nazionali di categoria;
  • le associazioni nazionali di categoria e gli ordini professionali;
  • le imprese chimiche o in generale le imprese industriali e commerciali operanti nel comparto chimico o in comparti ad esso affini;
  • gli enti pubblici e le agenzie governative;
  • gli enti tecnici, scientifici e di ricerca e di istruzione, le università, i consorzi, gli enti professionali, economici, assicurativi e previdenziali;
  • i professionisti e le società di professionisti, persone fisiche titolari di Partita IVA;
  • le associazioni di consumatori;
  • gli organismi di certificazione e l’Ente Italiano di Accreditamento;
  • le organizzazioni non profit e non governative.
Art. 5
AMMISSIONE

L’ammissione dei Soci ordinari avviene a seguito di regolare domanda da presentarsi tramite la compilazione dell’apposito format nel sito internet dell’Associazione.

Nel caso di imprese la domanda deve essere sottoscritta dal Titolare o da persona da lui delegata.

Le domande vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Nella domanda deve essere indicata la natura dell’attività esercitata e l’ubicazione della sede.

Le domande vengono sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6
OBBLIGHI DEI SOCI ORDINARI- DURATA

L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti, le normative e le disposizioni attuative dello Statuto. L’attività del Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale.

L’adesione del Socio ordinario ha la durata dell’anno solare e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta inviata al Presidente entro il 30 (trenta) settembre con lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata – P.E.C. Ove ciò avvenga entro il 30 settembre, il recesso ha effetto al 31 dicembre successivo e non dà diritto alla restituzione dei contributi associativi dell’anno in corso. Nel caso avvenga dopo il 30 settembre, l’adesione si intende tacitamente rinnovata per l’anno successivo ed i relativi contributi associativi devono essere comunque corrisposti.

Resta comunque salva la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 28.

Art. 7
DIRITTI DEI SOCI

I soci UNICHIM hanno diritto:

  1. di intervenire all’Assemblea, secondo quanto stabilito dagli articoli 11 e seguenti;
  2. i ricevere l’assistenza da UNICHIM per l’interpretazione delle norme tecniche;
  3. di partecipare alle attività di normazione tecnica, secondo le modalità stabilite nell’art. 27;
Art. 8
QUOTE ASSOCIATIVE

L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, determina l’importo delle quote associative per i soci ordinari.

Le quote associative non sono cedibili né rivalutabili.

Per iniziative e/o spese particolari il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea lo stanziamento di contributi straordinari.

I Soci sono tenuti al pagamento delle quote associative entro il primo trimestre di ogni esercizio e al pagamento di eventuali contributi straordinari nei tempi previsti nella delibera dell’Assemblea.

Art. 9
CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI SOCIO

La condizione di Socio si perde:

  1. per disdetta da parte del Socio, data entro i termini previsti all’art.6;
  2. per cessazione dell’attività;
  3. per recesso esercitato in base all’art. 28;
  4. per espulsione, nel caso di morosità o di altra grave violazione degli obblighi derivanti dal presente Statuto, su delibera del Consiglio Direttivo, comunicata all’associato tramite Posta Elettronica Certificata – P.E.C.;
  5. per perdita dei requisiti associativi; in questo caso, la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 10
ORGANI

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • i Vice Presidenti;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 11
ASSEMBLEA

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita dai rappresentanti dei Soci.

I Soci possono partecipare all’Assemblea e hanno diritto di voto soltanto se in regola con il versamento degli oneri contributivi.

I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio avente diritto di voto.

Ciascun Socio dispone in Assemblea di un voto.

Nessun Socio può essere portatore di più di sei deleghe.

Le attribuzioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono definite all’art. 15.

Art. 12
ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio.

L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, nei casi in cui sia ritenuto opportuno e quando ne sia fatta richiesta da tanti Soci che corrispondano ad almeno un ottavo del totale dei voti spettanti ai Soci, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori, limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate, ovvero per le modificazioni agli articoli del presente Statuto.

La richiesta deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno.

Quando la richiesta risulta rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Art. 13
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di assenza, da un Vice Presidente, mediante avviso diretto a ciascun Socio al domicilio dichiarato, anche con posta elettronica certificata – P.E.C. o ogni altro idoneo mezzo telematico, almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Nell’avviso dovranno essere annunciati gli argomenti posti all’ordine del giorno e indicato luogo, giorno ed ora della convocazione; potrà essere prevista una seconda convocazione, che non potrà essere tenuta nello stesso giorno.

L’Assemblea può essere convocata in videoconferenza o in modalità mista (presenza e videoconferenza).

In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni e con l’osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Art. 14
COSTITUZIONE - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto degli associati.

In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. I sistemi di votazione sono stabiliti da colui che presiede.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall’art. 28.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati, in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un decimo dei voti spettanti a tutti gli associati.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento della Associazione si applicano gli artt. 28 e 29.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Funge da Segretario il Direttore; in caso di sua assenza o di impedimento, da persona all’uopo designata dal Presidente.

Art. 15
ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria:

  1. l’elezione del Consiglio Direttivo e la determinazione del numero dei componenti;
  2. l’elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e, se del caso, l’approvazione dei loro emolumenti;
  3. la determinazione delle direttive di massima dell’attività dell’Associazione, delle politiche generali di settore e l’esame di qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell’Associazione;
  4. la ratifica del bilancio preventivo;
  5. l’approvazione del bilancio consuntivo;
  6. l’approvazione dei contributi;
  7. la deliberazione sui ricorsi dei Soci avverso l’esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
  8. la deliberazione su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria:

  1. la deliberazione sulle proposte di modifica dello Statuto secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’art.28;
  2. la deliberazione in merito all’eventuale scioglimento dell’Associazione, la nomina dei liquidatori, e relativi adempimenti secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’art.29.
Art. 16
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

  • un rappresentante di Federchimica quale Socio Fondatore;
  • un rappresentante dell’UNI;
  • un rappresentante per ogni altro Socio di diritto;
  • da un minimo di dieci a un massimo di venti componenti in rappresentanza dei Soci Ordinari; il numero è predeterminato dall’Assemblea.

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente e i Vice Presidenti in quanto eletti tra i propri membri.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti; il loro mandato scade in occasione dell’Assemblea ordinaria.

Nel caso vengano a mancare, durante il triennio in carica, componenti eletti dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, provvede ad integrarsi, mediante cooptazione, nel rispetto di quanto stabilito al secondo comma del presente articolo. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 17
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno; in via straordinaria, può essere convocato dal Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; in caso di sua assenza o di suo impedimento, da un Vice Presidente, mediante avviso diretto a ciascun Consigliere anche con posta elettronica certificata – P.E.C. o ogni altro idoneo mezzo telematico.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elencazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo può essere convocato in video conferenza o in modalità mista.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti da colui che presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o suo impedimento, da un Vice Presidente. Funge da Segretario il Direttore; in caso di sua assenza o suo impedimento, da persona all’uopo designata dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante il verbale sottoscritto da colui che presiede e dal Segretario.

Art. 18
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

  1. nominare nel proprio ambito il Presidente e i due Vice Presidenti;
  2. promuovere ed attuare quanto sia necessario ed utile per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
  3. nell’ambito delle direttive dell’Assemblea, sovraintendere all’attività dell’Associazione;
  4. deliberare sulle domande di adesione in base all’art. 5;
  5. deliberare l’espulsione dei Soci nei casi previsti dall’art. 8;
  6. approvare il progetto di bilancio consuntivo e predisporre la relazione di accompagnamento;
  7. approvare il bilancio preventivo e predisporre la relazione di accompagnamento;
  8. proporre all’Assemblea l’entità della quota associativa e dei contributi straordinari;
  9. esercitare ogni altro compito ad esso attribuito dal presente Statuto e in genere promuovere e attuare quant’altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
  10. proporre all’Assemblea la costituzione o la partecipazione a Fondazioni, Istituzioni specializzate, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, sovranazionali ed estere, che comportino particolari obbligazioni;
  11. approvare le direttive per l’attuazione della struttura e dell’organico necessari per il funzionamento dell’Associazione;
  12. predisporre ed approvare il Regolamento riguardante il Referendum attinente le modifiche statutarie, nonché le eventuali modificazioni;
  13. nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore;
  14. deliberare in merito all’eventuale emolumento da attribuire al Presidente.
Art. 19
IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri; resta in carica un triennio e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e i seguenti incarichi:

  • convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
  • guida, nell’ambito delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, l’attività dell’Associazione;
  • cura, avendo tutti i poteri di ordinaria amministrazione, che le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo abbiano una corretta attuazione; egli può delegare inoltre tutti o in parte tali poteri al Direttore;
  • vigila sulla attività dell’Associazione;
  • effettua sotto la propria responsabilità, in caso di urgenza, le deliberazioni normalmente di competenza del Consiglio Direttivo, al quale riferisce in merito in occasione della successiva riunione;
  • propone al Consiglio Direttivo la nomina o la revoca del Direttore;
  • nomina procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
Art. 20
I VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono due e vengono eletti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente più anziano in carica sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e subentra, in caso di mancanza o dimissioni, al Presidente e rimane in carica sino alla nomina del successore.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti compiti a lui affidati.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti decadono con la nomina del successore.

Nel caso vengano a mancare uno o entrambi i Vice Presidenti durante il triennio di carica, essi vengono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 21
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L’Assemblea ordinaria nomina un Collegio di tre Revisori dei Conti effettivi, fra i quali un Presidente, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci e ne fissa, se del caso, gli emolumenti.

Il Collegio dura in carica tre anni, a partire dall’Assemblea che lo ha nominato sino a quella ordinaria che si tiene nel terzo anno successivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni di vigilanza e controllo contabile con riferimento alle disposizioni del Codice civile, vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo. I Revisori dei Conti effettivi partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

Art. 22
IL DIRETTORE

Il Direttore viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. Il Direttore coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni.

Il Direttore ha la gestione ordinaria dell’Associazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, all’Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo dove funge da Segretario.

Al Direttore sono attribuiti i seguenti incarichi:

  1. gestione, sotto la guida e su delega del Presidente, delle attività dell’Associazione, in attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  2. preparazione del progetto di bilancio preventivo dell’Associazione, eventualmente suddiviso nei singoli settori di attività, per ogni anno solare;
  3. continua verifica della congruenza tra l’andamento economico della gestione ed il bilancio preventivo.

TITOLO IV
FONDO COMUNE, BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 23
FONDO COMUNE

Il Fondo comune dell’Associazione è costituito:

  • dai contributi di cui all’art. 7;
  • dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
  • dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
  • dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
  • dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione;
  • dai proventi delle attività di servizio, quali formazione, pubblicistica, eventi su temi tecnici di competenza;
  • dai proventi derivanti da vendita e/o prestazioni di servizi per conto terzi.

Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione e a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività.

Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i Soci, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare nessuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul Fondo medesimo.

Art. 24
BILANCIO PREVENTIVO

Per ciascun anno solare il bilancio preventivo dell’Associazione è approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea, secondo le procedure previste dagli artt. 15, 18, 22.

Art. 25
BILANCIO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo esamina il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

Esso è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, insieme alla propria relazione e a quella del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea ordinaria.

TITOLO V
ORGANI TECNICI (OT)

Art. 26
COMMISSIONE CENTRALE TECNICA (CCT)

La Commissione Centrale Tecnica delibera le proposte di costituzione/scioglimento delle Commissioni Tecniche di Unichim da sottoporre alla Commissione Centrale Tecnica dell’UNI. Coordina le attività di tutte le Commissioni Tecniche di Unichim. La composizione, il funzionamento e i compiti della CCT sono definiti da un apposito Regolamento emanato dal Presidente di Unichim, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo.

Stabilisce le direttive per l’attuazione del programma di lavoro tecnico.

La CCT riferisce al Consiglio Direttivo.

Art. 27
COMMISSIONI TECNICHE (CT)

Le Commissioni Tecniche operano nel rispetto dei Regolamenti e delle Procedure UNI applicabili.

La composizione delle CT deve assicurare l’equilibrata rappresentanza delle parti economiche e sociali interessate.

Le CT hanno il compito di:

  • elaborare i progetti di documenti normativi e di ulteriori documenti tecnici nei settori di loro rispettiva competenza;
  • seguire l’evoluzione dei progetti normativi europei e internazionali, garantendo la partecipazione di esperti addetti ai tavoli di normazione;
  • costituire un’interfaccia tecnica con i gruppi di lavoro di Enti terzi;
  • stabilire le direttive per l’attuazione del programma di lavoro tecnico;
  • ratificare la costituzione e lo scioglimento, su proposta del Presidente, delle Commissioni e dei Gruppi Operativi.

TITOLO VI
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 28
MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria con i quorum previsti all’art. 14.

Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata – P.E.C. entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 29
SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, su proposta assunta dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta di voti spettanti ai consiglieri ovvero su proposta scritta da tanti soci che rappresentino almeno un quarto del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Tale Assemblea, da convocarsi tramite Posta Elettronica Certificata – P.E.C. con le modalità di cui all’art. 12, delibera validamente con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati. L’Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri. L’Assemblea determina altresì le modalità di devoluzione del patrimonio dell’Ente ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilisce l’art. 31 del Codice Civile.

(statuto in formato pdf)

Il presente statuto è stato approvato in data 22/09/2025 nell’Assemblea Straordinaria indetta in base al Regolamento di cui all’Art. 25 del vecchio Statuto.