Codice etico

Il presente documento definisce le regole di comportamento per tutti coloro che operano all’interno di UNICHIM, in particolare per le figure che hanno un rapporto contrattuale come partita IVA o di collaborazione coordinata continuativa, ed è rivolto anche a tutti gli esperti operanti all’interno degli Organi Tecnici UNICHIM operanti nel campo dell’Attività Normativa.

Si tratta per lo più di liberi professionisti, che in linea di principio possono svolgere altre attività, quali quelle di consulente o di Ispettore per conto di Clienti privati o di Enti terzi (ad esempio, ACCREDIA).

Le figure interne ad UNICHIM, potenzialmente coinvolte in tali situazioni, sono i Coordinatori delle Prove che essendo a conoscenza della pianificazione delle prove (valore atteso e risultati forniti dai diversi partecipanti) potrebbero agire in modo non leale, favorendo i soggetti per i quali svolgono attività di consulenza.

Ciò non esclude il personale dipendente, per il quale, comunque, il contratto nazionale di categoria costituisce il documento di riferimento principale.

Regole generali di comportamento

1. Attività svolta per conto di UNICHIM

Qualunque sia il tipo di incarico ricevuto, deve essere improntata al massimo rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, imparzialità e necessaria riservatezza.

La persona incaricata si impegna a:

  • rifiutare incarichi per i quali ritiene di non essere in possesso della necessaria preparazione o competenza;
  • svolgere correttamente e lealmente l’incarico, garantendo la non sussistenza di eventuali conflitti di interesse, in atto o riconducibili al passato, che possano in qualsiasi modo interferire con l’esito della prestazione. Qualora dovessero sopravvenire situazioni di incompatibilità durante l’espletamento dell'incarico, il soggetto deve informare la Direzione di UNICHIM, affinché questa possa prendere i necessari provvedimenti;
  • rispettare rigorosamente il segreto professionale su finalità e contenuti delle attività svolte nell’ambito dell’incarico e su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza, salvo espressa autorizzazione del Committente e fatte salve le norme di legge. L'obbligo della riservatezza professionale permane anche dopo la cessazione dell’incarico;
  • adottare nell’ambito della propria autonoma attività professionale, accorgimenti e comportamenti atti a minimizzare le possibilità di divulgazione, anche in modo del tutto involontario, di informazioni riservate legate all’attività svolta in UNICHIM. In tal senso, non dovrà mai lasciare libero accesso al proprio computer personale nelle occasioni in cui si trovasse ad operare presso strutture di terzi, dovrà assicurarsi che sia attivo un blocco all’accesso mediante password. Dovrà inoltre assicurarsi che in caso di perdita o furto dei dispositivi personali, i dati UNICHIM non siano leggibili accedendo direttamente ai supporti di memorizzazione degli stessi (attivando quindi la cifratura dei supporti di memorizzazione o delle singole cartelle utilizzando Apple FileVault®, Microsoft BitLocker® oppure software di terze parti);
  • non accettare da terzi, direttamente o indirettamente, compensi, nel caso di incarichi conferiti da UNICHIM.
2. Attività svolta a livello professionale

Qualunque sia il tipo di attività svolta (consulenza o esecuzione di visite di audit), questa deve essere improntata al massimo rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, imparzialità e necessaria riservatezza.

La persona incaricata si impegna a:

  • svolgere correttamente la propria attività professionale, garantendo l’assenza o l’insorgenza di eventuali conflitti di interesse che possano in qualsiasi modo interferire con la conduzione e l’immagine di UNICHIM. Qualora dovessero sopravvenire situazioni di incompatibilità durante l’espletamento dell’attività, il professionista deve informare la Direzione di UNICHIM, affinché questa possa prendere i necessari provvedimenti;
  • rispettare rigorosamente il segreto professionale per tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito dell’attività svolta in UNICHIM, non trasferendole, anche solo parzialmente, al soggetto cui è rivolta la prestazione professionale. L'obbligo della riservatezza professionale permane anche dopo la cessazione dell’incarico;
  • adottare nell’ambito della propria autonoma attività professionale, accorgimenti e comportamenti atti a minimizzare le possibilità di divulgazione, anche in modo del tutto involontario, di informazioni riservate legate all’attività svolta in UNICHIM.

Su questi aspetti specifici SPI ha effettuato una valutazione di rischio evidenziando quanto di seguito riportato:

  • Non esiste una reale “pressione” per il trasferimento di informazioni sensibili (risultati dei PT, Valori assegnati ecc.) ai laboratori accreditati oggetto di consulenza in quanto la frequenza di queste valutazioni è molto blanda (ad es. per le PI UNICHIM 1-2 cicli/anno) rispetto alle necessità dei laboratori di prova;
  • Nella gestione delle PI UNICHIM ha adottato dei criteri di riservatezza, relativi alla codifica dei laboratori, tali da garantire l’anonimato dei partecipanti anche al COP che elabora i dati;
  • Il livello di rischio risulta, di conseguenza, assolutamente accettabile e monitorato annualmente attraverso confronti puntuali tra i COP e la Direzione di UNICHIM. Qualora si manifestassero evidenze di possibili interferenze tra l’attività di consulenza e quella di COP, la Direzione UNICHIM procederà, con la collaborazione di RGQ ad inserire specifiche puntualizzazioni nel SQ di UNICHIM.

Precisazioni riguardanti incarichi specifici

1. Organizzazione e gestione di Prove interlaboratorio, incluse quelle effettuate su Committenza

Dal momento che l’attività in questione è svolta interamente all’interno della Sezione Prove Interlaboratorio ed è soggetta ad accreditamento in conformità con la norma UNI EN ISO/IEC 17043, le regole comportamentali sono dettate dalla norma stessa. Qualsiasi incarico che riguardi l’attività in questione (Coordinatore di una Prova) comporta un impegno formale a rispettare regole ben precise, che peraltro richiamano sostanzialmente quelle generali sopra riportate.

Il rispetto delle regole viene verificato formalmente dall’Ente di accreditamento (ACCREDIA) attraverso le visite periodiche di sorveglianza.

2. Docenza all’interno dei Corsi di formazione annualmente organizzati presso la propria sede di Milano o tenuti presso sedi esterne su richiesta di un Associato.

L’incaricato dovrà utilizzare a scopo didattico (all’interno di Corsi di formazione o di semplici conversazioni) solo dati del tutto anonimi, senza alcun tipo di indicazione che possa far risalire alla fonte dei dati stessi.

3. Verifiche e/o validazione di dati analitici, su richiesta di un Soggetto Terzo (normalmente un Associato), che possono comportare l’effettuazione di audit di seconda parte.

La persona incaricata deve valutare la compatibilità tra incarichi riconducibili a diversi Committenti, considerando le attività svolte al di fuori di UNICHIM ed in qualche misura correlabili agli incarichi stessi. Ad esempio, non sarà possibile svolgere qualsiasi attività di audit di parte seconda presso strutture per le quali il professionista svolga in quel momento un ruolo di consulente o di Ispettore ACCREDIA.

Per quanto concerne l’attività di normazione valgono le premesse generali di cui sopra.

In particolare gli esperti coinvolti nei processi di normazione dovranno assicurare che tale processo venga svolto in accordo ai valori della normazione (Coerenza, Trasparenza, Apertura, Consensualità, Volontà, Indipendenza) e a quanto indicato nel documento CEN/CENELEC Guida 31 “Competition law for participants in CEN-CENELEC activities”.